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Le società iscritte nel registro di
commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale,
le società di investimento a capitale variabile e le imprese individuali
iscritte nel registro di commercio possono trasferire l’intero patrimonio o
parte di esso, con attivi e passivi, a un altro soggetto giuridico di diritto
privato. Gli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti
giuridici partecipanti al trasferimento concludono a questo proposito un
apposito contratto, che deve soddisfare le esigenze poste dagli artt. 70 e
segg. della Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il
trasferimento di patrimonio (LFus). Il trasferimento di patrimonio va
obbligatoriamente notificato all’ufficio del registro di commercio del soggetto
giuridico trasferente.
Come funziona
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